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O.P.C.M. 20/12/2002 n. 3259

(GU n. 302 del 27-12-2002)

Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza ambientale determinatasi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 3259) .

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Catania nel settore del traffico e della mobilità, fino al 31 dicembre 2003;

-Visto il piano urbano dei parcheggi approvato dal Consiglio comunale di Catania con delibera n. 28 del 28 agosto 1999 e con delibera del Commissario straordinario n. 37/99;

-Considerata la necessità di concertare adeguatamente le esigenze inerenti alla viabilità con quelle proprie di un territorio ad alto rischio sismico quale quello della città di Catania, anche con riferimento alla oggettiva indispensabilità di un potenziale utilizzo delle infrastrutture viarie per farvi affluire materiali e mezzi di soccorso ed accogliere, in situazioni di emergenza, i soggetti sgomberati dalle proprie abitazioni;

-Considerato che è in corso di attuazione il piano urbano dei parcheggi in cui si prevede la realizzazione di aree per la sosta, da utilizzarsi, in caso di emergenza, quali siti per tendopoli e o per allocarvi prefabbricati, nonchè strutture pluripiano da utilizzarsi sia per la sosta che per l'ammassamento delle risorse nell'eventualità di un evento calamitoso;

-Considerato, altresì, che la riduzione del rischio relativo alle infrastrutture viarie implica il miglioramento strutturale degli edifici pubblici e privati limitrofi alle stesse;

- Considerato che con numerose delibere della giunta della Regione siciliana e da ultima la delibera n. 219 dell'8 maggio 2001, sono stati concessi al comune di Catania, a valere sui fondi della Legge n. 433/1991, e successive modificazioni, i finanziamenti per il miglioramento o l'adeguamento strutturale di edifici pubblici e privati;

- Atteso che per l'attuazione funzionale di un sistema urbano del traffico è indispensabile risolvere la grave carenza infrastrutturale, realizzando un piano di parcheggi, anche di interscambio, fruibile dai residenti e dai titolari di esercizi commerciali e di azienda, che consenta di decongestionare la viabilità anche mediante la costruzione di strutture pluriuso aventi finalità di protezione civile;

-Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

-Considerato che restano salve ed immutate le competenze demandate alla presidenza della Regione siciliana ed alla giunta regionale di governo in merito all'attuazione degli obiettivi e dei programmi della Legge n. 433/1991;

-Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Catania è nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Catania in relazione alla situazione del traffico e della mobilità e per gli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle intrastrutture viarie e di trasporto pubblico di massa, finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e ad assicurare vie di soccorso sicure, aree attrezzate per l'emergenza, nonchè i relativi interventi volti a migliorare la sicurezza antisismica connessi e funzionali alle medesime opere.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, anche avvalendosi di altro soggetto individuato dal Commissario stesso, cui poter affidare specifici compiti attuativi, provvede allo svolgimento dei seguenti compiti

a) disporre misure rivolte alla realizzazione di una disciplina del traffico e della mobilità urbana: a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a

b) disporre, con risorse a carico del bilancio comunale, il completamento della dotazione organica del Corpo di polizia municipale e, qualora ne esistano le condizioni, bandire i relativi concorsi, anche in deroga alla normativa in materia blocco delle assunzioni, vigente al momento di pubblicazione dei relativi bandi

c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, diretto tra l'altro alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, anche di interscambio, e volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione, anche mediante il ricorso alla trattativa privata e semprechè la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara

d) individuare, progettare ed eseguire, anche eventualmente assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche attuativo del piano urbano dei parcheggi, diretti alla realizzazione urgente di un idoneo ed efficiente sistema di trasporto pubblico di massa, anche a guida vincolata, di infrastrutture principali e di parcheggi pubblici, volti a completare ed integrare strutture ed impianti già esistenti o in corso di costruzione

e) attuare gli interventi per la costruzione di opere viarie e per l'emergenza già affidate al comune di Catania e per le quali sia stata definita l'attribuzione dei mezzi finanziari necessari previsti dalle rimodulazioni del piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della Legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, predisposte ai sensi della Legge 16 luglio 1997, n. 228

f) realizzare interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle principali arterie di traffico delle strade, anche mediante il miglioramento e/o l'adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati.

4. Il piano di cui alla lettera e) ed ogni singola opera, potrà trovare attuazione, limitatamente alla durata dello stato di emergenza, mediante concessione, progetto di finanza o trattativa privata, in quest'ultimo caso sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara. Tale procedura potrà essere adottata anche per accelerare la realizzazione di progetti inerenti alla mobilità urbana oggetto di eventuali protocolli di intesa o accordi di programma.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di Legge ridotti alla metà. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, il Commissario delegato procede all'approvazione di cui al comma 5 previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al presidente della Regione siciliana, sentiti gli assessori regionali al territorio ed all'ambiente e ai beni culturali, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

7. Per i progetti di interventi ed opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza re-

8. Il Commissario delegato svolge, altresì, eventualmente avvalendosi di altro soggetto attuatore, tutte le attività strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.

9. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, così realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11, 16, 19 e successive modifiche e integrazioni;

-Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119 e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 36, art. 45, comma 6, articoli 103, 159, 195, 200, 215;

-Legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;

-Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, art. 1136;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

-Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, commi 1 e 2, art. 22 commi 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151, 153;

-Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 3, 4, comma 17, 6, 7, 8, 9, 12, commi 5 e 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quiniquies, 37-sexies, 37nonies e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

-Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17, e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;

- Decreto-Legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1, comma 6, 6-bis e 7;

-Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19;

- Legge n. 142/1990, recepita ed integrata dalle leggi regionali n. 10/1993 e n. 4/1996;

-Legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 9;

-Legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, e successive modifiche e integrazioni;

- Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 7 e 16, e successive modifiche e integrazioni;

- Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, art. 33, così come sostituito dall' art. 23 della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

-Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11, 19, e successive modifiche e integrazioni;

-Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, articoli 32 e 53, e successive modifiche e integrazioni;

 

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